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Statuto
TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA
ART. 1
Il Consorzio Agrario di Piacenza per effetto della legge 28 ottobre 1999, n. 410, sul riordino dei Consorzi Agrari è costituita in società cooperativa a responsabilità limitata denominata: "CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di PIACENZA s.c.r.l." enunciabile anche "CAP Piacenza s.c.r.l.". Esso è regolato dalle norme citate dalla legge e, per quanto non è in essa disposto, dalle norme del Titolo sesto, Libro V, artt. 2514 e seguenti codice civile, dalle disposizioni di legge sulle società cooperative, nonchè dal presente statuto.
ART. 2
Il Consorzio Agrario Provinciale di Piacenza ha sede in Piacenza Via Colombo 35, domicilio dei propri uffici, e durata sino al 31.12.2080.
Esso può istituire e dismettere sedi secondarie, filiali, agenzie, dipendenze, punti vendita, uffici di rappresentanza nel territorio dello Stato o all'Estero.
ART. 3
Il Consorzio Agrario Provinciale di Piacenza s.c.r.l. ha lo scopo di contribuire al miglioramento della produzione agricola, nonchè alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura.
A tal fine esso:
- produce, acquista e vende fertilizzanti, antiparassitari, sementi, attrezzi, prodotti, macchine, scorte vive e morte e in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori e all'agricoltura;
- esegue, promuove, agevola la raccolta, il trasporto, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e il collocamento dei prodotti agricoli, operando sia come intermediario, sia come contraente;
- provvede alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli;
- dà in locazione macchine e attrezzi agricoli;
- compie direttamente o come intermediario operazioni di credito agrario e di esercizio in natura, ai sensi dell' art. 153 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nonchè anticipazioni ai produttori in caso di conferimento dell'ammasso volontario dei prodotti e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesimi;
- concorre agli studi e alle ricerche nonchè all'impianto di campi e stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura e in genere a tutte le iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacità professionale dei coltivatori;
- può partecipare a enti e società i cui scopi interessino o siano connessi con l'attività del Consorzio stesso o promuoverne la costituzione;
- promuove e gestisce punti vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti connessi o correlati alla sua attività, questo anche mediante accordi commerciali di ogni tipo con catene distributive;
- fornisce assistenza, consulenza e servizi di tipo tecnico tecnologico, commerciale amministrativo e finanziario al settore agricolo in genere il tutto nel rispetto delle norme di legge ed in particolare, ai sensi dell'art. 2 legge 410 del 28 ottobre 1999, il Consorzio potrà compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura anche ai sensi dell'art. 153 del Decr.Leg. 1 settembre 1993 n. 385 nonchè di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario;
- promuove la costituzione e gestisce nelle varie forme impianti di trasformazione agroindustriale;
- provvede alla conduzione nelle varie forme di terreni agricoli;
- esegue per conto di terzi tra cui lo stato e Enti Pubblici tutte le operazioni necessarie per la gestione della logistica delle merci tra cui il ricevimento, la custodia e conservazione, la distribuzione e trasporto eseguendo tutte quelle funzioni connesse nell'ambito delle leggi che regolano la materia;
- costituisce fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione e potenziamento aziendale e adotta procedure di programmazione aziendale ai sensi della legge 59/92;
- può compiere tutte quelle operazioni di tipo mobiliare ed immobiliare commerciali e finanziarie utili al conseguimento dello scopo sociale compresa l'emissione di obbligazioni;
- potrà svolgere, nel rispetto delle normative comunitarie, regionali e nazionali in materia e in via accessoria e complementare alle sue attività principali, la funzione di Organizzazione di Prodotto (O.P.), nonché assumerne la veste giuridica relativamente ad alcune particolari tipologie di produzioni agricole. Il Consorzio Agrario Provinciale di Piacenza potrà svolgere la propria attività anche con terzi.
E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività prevista come finanziaria dalla Legge, nonché lo svolgimento di attività riservate dalle leggi vigenti a soggetti iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.
Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nelle Leggi 23 novembre 1939 n. 1966, 7 giugno 1974 n. 216, 5 agosto 1981 n. 416, 23 marzo 1983 n. 77, 10 ottobre 1990 n. 287, 2 gennaio 1991 n. 1, nel D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, nell'articolo 26 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nel D.Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d.m. 13 dicembre 2001 n. 485).
TITOLO II - SOCI ED AZIONI
ART. 4
Possono essere soci del Consorzio Agrario le persone fisiche, giuridiche o Enti che esercitino ai termini dell'art. 2135 1° comma del codice civile, una attività agricola o ad essa connessa o correlata di qualsiasi tipo, dimensione e indipendentemente dal titolo di conduzione di eventuali terreni. Possono inoltre essere soci i proprietari, che pur non esercitando l'impresa, compiono, a proprie spese, opere di manutenzione o miglioria del fondo. In caso di persone giuridiche socie queste saranno rappresentate ad ogni effetto da un loro rappresentante designato.
ART. 5
Le quote di partecipazione dei soci del Consorzio sono rappresentate da azioni del valore minimo di lire 50.000 (cinquantamila) pari a 25,82 (venticinque virgola ottantadue) Euro sino al valore massimo di lire 1.000.000 pari a 516,19 (cinquecentosedici virgola diciannove) Euro, secondo quanto deliberato dalla Assemblea dei Soci.
La partecipazione al Consorzio obbliga i soci esclusivamente per le azioni sottoscritte.
Le azioni non possono essere cedute con effetti verso il Consorzio, nè possono essere sottoposte a pegno e vincolo. Esse si ritengono vincolate in ogni caso a favore del Consorzio per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso il Consorzio stesso. La presente disposizione sarà inserita in ciascun certificato azionario.
L'importo delle azioni sottoscritte deve essere versato entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'accettazione della domanda di sottoscrizione; in mancanza di che le rate eventualmente versate restano acquisite dal Consorzio.
La qualità di socio non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta, ma solo con il consenso del Consiglio di Amministrazione.
L'iscrizione nel libro dei soci e la conseguente assunzione della qualità di socio sono subordinate al versamento integrale delle azioni sottoscritte.
Il Consorzio può ammettere l'iscrizione di soci sovventori nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 della legge del 31 gennaio 1992, n.59.
Ai fini dello sviluppo e dell'ammodernamento aziendale il Consorzio può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive di diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e, nel rimborso del capitale, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 6 della legge n. 59/1992.
La partecipazione di soci sovventori e l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa verranno disciplinate con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea ordinaria.
ART. 6
La qualità del socio del Consorzio si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci a seguito di domanda di ammissione inviata al Consiglio di Amministrazione e per il quale lo stesso Consiglio avrà espresso il consenso.
ART. 7
E' ammesso il recesso dei soci nel caso in cui abbiano cessato ogni attività agricola o connessa o correlata ai sensi dell'art. 2526 cod.civ. ed abbiano dichiarato tale loro volontà a mezzo lettera raccomandata inviata al Consiglio di Amministrazione. Sulla domanda di recesso decide il Consiglio di Amministrazione, il quale può anche deliberare per le stesse ragioni la decadenza del socio. Avverso le deliberazioni consiliari neganti il recesso o affermanti la decadenza dei socio è ammessa l'impugnativa ricorrendo a collegio dei probiviri entro quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale se ne è data comunicazione.
ART. 8
Il socio può inoltre essere escluso dalla società nei seguenti casi:
- quando l'esclusione è prevista dalla legge;
- quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- quando non osserva le disposizioni di legge o di statuto, ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- quando sia moroso a qualsiasi titolo nei confronti del Consorzio Agrario Provinciale di Piacenza;
- quando svolga attività o tenga comportamenti in contrasto con gli interessi sociali o siano di ostacolo al raggiungimento degli scopi statutari del CAP di Piacenza o che ne danneggino l'immagine esterna.
ART. 9
Le quote nominali di partecipazione al Consorzio esistenti alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono trasformate in azioni del Consorzio e ciascun socio è iscritto nel libro dei soci per il valore nominale di Lire 50.000 (cinquantamila) pari a 25,82 (venticinque virgola ottantadue) Euro.
Tempi e modalità di detto adeguamento verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
I nuovi soci e i sottoscrittori di nuove azioni dovranno versare, oltre all'importo nominale delle azioni, il sovrapprezzo stabilito ai sensi dell'art. 2525 Codice civile.
In caso di distribuzione di dividendi il loro ammontare non dovrà superare la ragione dell'interesse legale, ragguagliato al capitale effettivamente versato, maggiorato del 2 per cento per i soci sovventori e per i possessori di azioni di partecipazione cooperativa e in ogni caso non potrà mai superare la misura massima prevista dalle leggi vigenti in materia di società cooperative con finalità mutualistiche per l'ottenimento dei benefici fiscali. Le obbligazioni e gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non sono remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
ART. 10
In caso di recesso, di esclusione o di morte, i soci avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni eventualmente rivalutate ai sensi del successivo art. 33 del presente Statuto e liberate oltre che delle quote versate a titolo di sovrapprezzo all'atto dell'ammissione, oppure al rimborso della minore somma calcolata sulla base del bilancio d'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto; in ogni caso il rimborso dovrà rispettare i limiti consentiti dalla legge in tema di società cooperative con finalità mutualistiche per l'ottenimento dei benefici fiscali. La domanda di rimborso, a pena di decadenza, deve essere inoltrata con lettera raccomandata entro 9 (nove) alla data di approvazione del bilancio ed il relativo pagamento.
ART. 11
In ogni caso di scioglimento o liquidazione della società, soddisfatto ogni debito sociale, i soci fatti salvi eventuali diritti spettanti ad azioni di partecipazione o a soci sovventori, avranno diritto unicamente al rimborso del valore nominale delle azioni eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 33 del presente statuto e delle quote versate a titolo di sovrapprezzo oppure alla minor somma corrispondente al valore delle azioni secondo l'ultimo bilancio approvato.
Il restante patrimonio sociale sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 11 e 20 legge 59/92 e in ogni caso nel più rigoroso rispetto di quanto previsto dalle leggi in tema di società mutualistiche ai fini del mantenimento dei benefici fiscali.
ART. 12
I soci ordinari hanno diritto di usufruire dei vantaggi che il CAP di Piacenza offre loro per gli acquisti, le vendite, i conferimenti, le prestazioni di servizi nonchè per ogni altra operazione posta in essere nell'interesse dei soci; il tutto nello spirito della mutualità e nel rispetto degli scopi fissati dal presente statuto. Essi hanno diritto a partecipare alla vita sociale e quindi con voto deliberativo alle assemblee nonchè al riparto degli utili in conformita' al presente statuto e nel rispetto delle norme mutualistiche previste per l'ottenimento dei benefici fiscali in tema di cooperative mutualistiche.
I soci ordinari avranno diritto ad un voto qualunque sia il numero di azioni possedute.
Il Consiglio di amministrazione nel rispetto del presente Statuto nell'ambito delle leggi in materia di cooperazione e nei limiti da queste stabilite per l'ottenimento dei benefici fiscali potrà stabilire forme di ristorno ai soci che hanno operato con la cooperativa sulla base del loro apporto e sulla base dei precisi risultati contabili emergenti dalle gestioni delle diverse attività dell'azienda consortile.
Questo secondo i più corretti e precisi criteri metodologici di rendicontazione da definire ed approvare dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Tali rendicontazioni delle diverse attività nel caso di ristorno ai soci dovranno a cura del Consiglio di Amministrazione essere portate alla approvazione della Assemblea dei soci insieme al bilancio di esercizio di cui costituiranno parte integrante.
Per quanto riguarda i soci sovventori ed i portatori di azioni di partecipazione cooperativa i relativi diritti sono disciplinati dalle leggi speciali in materia oltre che dall'apposito regolamento da istituire ai sensi dell' art. 5 del presente Statuto.
Eventuali finanziamenti effettuati dai soci nei confronti della società saranno disciplinati oltre che dal presente Statuto dalle leggi speciali in materia di società cooperative nell'assoluto rispetto delle norme mutualistiche previste per l'ottenimento dei benefici fiscali oltre che nei limiti e i criteri di quanto stabilito dall'art. 11 del Decr. Leg. 1.09.1993 n. 385 come precisati e precisandi con deliberazioni del C.I.C.R.; tali finanziamenti se non diversamente convenuto, si intenderanno improduttivi di interessi.
TITOLO III - PATRIMONIO
ART. 13
Il Patrimonio del Consorzio Agrario Provinciale di Piacenza è costituito:
- dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di azioni nominative ciascuna del valore nominale da un minimo di lire 50.000 (cinquantamila) ad un massimo di lire 1.000.000 (unmilione) pari rispettivamente ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ed Euro 516,19 (cinquecentosedici virgola diciannove);
- dal capitale sociale dei soci sovventori e dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- dalle riserve ordinarie e straordinarie e di ogni altra riserva costituita per previsione di legge;
- dalla riserva indivisibile di cui all'art. 12 legge 904/ 77;
- da ogni altro cespite patrimoniale che pervenga a qualunque titolo al CAP di Piacenza.
Tutte le riserve o fondi a qualsiasi titolo costituiti non possono essere distribuiti fra i soci durante la vita della società nè all'atto del suo scioglimento.
Delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate ai sensi di legge e di statuto.
TITOLO IV - ORGANI SOCIALI
ART. 14
Gli organi sociali sono costituiti da:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- Il Comitato esecutivo
- La Presidenza
- Il Collegio dei Sindaci
- Il Collegio dei Probiviri
ASSEMBLEE DEI SOCI
ART. 15
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dal presente statuto.
Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2533 C.C. ed in relazione alla natura degli argomenti da trattare il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di far precedere l'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria da assemblee separate o parziali convocate dagli amministratori in località che sia sede del Consorzio o in sue sedi secondarie, considerandosi tali anche le agenzie del Consorzio, o in altra sede indicata dal Consiglio di Amministrazione. Le assemblee parziali, presiedute dal presidente del Consorzio o dal suo delegato, sono costituite da soci regolarmente iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed eleggono, a scrutinio segreto e con il sistema proporzionale, un delegato per ogni venti soci, o frazione superiore a dieci, intervenuti di persona o per delega.
Le assemblee parziali, debbono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'ordine del giorno dell'assemblea generale e debbono essere convocate in tempo utile perchè i delegati possano essere presenti all'assemblea generale.
I delegati debbono essere soci e debbono intervenire personalmente all'Assemblea generale.
Per la validità delle Assemblee parziali si farà riferimento alle maggioranze previste per l'Assemblea Generale in seconda convocazione.
Per ogni deliberazione dell'Assemblea Generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole Assemblee parziali i cui delegati sono presenti nell'Assemblea Generale.
L'assemblea ordinaria avrà luogo su iniziativa del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure, qualora ricorrano le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio e comunque in ogni caso ogniqualvolta lo richiedano o il Collegio Sindacale o tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.
Spetta ad essa:
- approvare il bilancio e il conto economico dell'esercizio precedente;
- nominare il Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Collegio sindacale;
- nominare il Collegio dei Probiviri;
- trattare tutti gli altri oggetti previsti dalla legge o posti all'ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione.
I soci possono fare proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea. Le domande dei soci in tal senso dovranno essere sottoscritte almeno dal 10% (dieci per cento) dei soci e presentate al Consiglio di Amministrazione non più tardi del 10 gennaio.
ART. 16
L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sugli affari eccedenti le attribuzioni del consiglio di Amministrazione nonchè per le deliberazioni ad essa demandate in forza di legge.
Si farà luogo alla sua convocazione anche su richiesta del Collegio dei sindaci o di almeno il 20% (venti per cento) dei soci.
ART. 17
Tanto le assemblee ordinarie che quelle straordinarie verranno convocate dal Presidente, oppure da chi per esso, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante inserzione dell'ordine del giorno nel quotidiano locale "LIBERTA'", almeno quindici giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione e deve essere affisso presso la sede sociale e presso le filiali, succursali oppure agenzie del Consorzio.
ART. 18
L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda convocazione diverso da quello stabilito per la prima. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci.
In seconda convocazione, da tenersi sempre in giorno diverso l'assemblea sara' valida con la presenza di almeno un quinto dei soci aventi diritto.
Tanto l'assemblea ordinaria quanto l'assemblea straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Nel caso in cui la deliberazione riguardi il cambiamento dell'oggetto sociale o lo scioglimento anticipato del Consorzio, tanto in prima che in seconda convocazione, sarà necessario il voto favorevole di più della metà di tutti i voti spettanti a tutti i soci. In questo caso il socio dissenziente può recedere dalla società.
ART. 19
Ciascun socio ha un solo voto. Le persone giuridiche socie, hanno diritto ad un voto per ogni cento, o numero inferiore a cento, azioni sottoscritte, per un massimo di cinque voti.
I soci che non possono intervenire alle assemblee parziali o generali, possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. La firma del socio delegante è autenticata dal delegato con dichiarazione di responsabilità da esso sottoscritta. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci. Non è ammessa la delega per partecipare all'assemblea generale da parte dei soci eletti nelle assemblee parziali.
Gli amministratori ed i sindaci, anche se soci, non possono rappresentare nessun socio.
ART. 20
E'in facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare che le assemblee, ordinaria e straordinaria, siano convocate in città o in domicilio diverso da quello dove è la sede legale oppure il domicilio del Consorzio.
ART. 21
Le Assemblee, tanto ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consorzio Agrario, oppure, in assenza, dal vice presidente oppure dal Consigliere più anziano di età. Il direttore del Consorzio è il segretario dell'assemblea ordinaria. Per le assemblee straordinarie dovrà essere nominato segretario un notaio.
Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza il Presidente dell'assemblea comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione senza necessità di altre pubblicazioni.
I verbali delle assemblee sono firmati dal Presidente e dal segretario.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 22
A) Il Consiglio di Amministrazione è composto di norma da 12 (dodici) membri soci della cooperativa, salvo quanto infra specificato.
Salvo diversa deliberazione unanime dell’Assemblea, i 12 (dodici) membri soci del Consiglio di Amministrazione verranno nominati sulla base di liste, presentate alla Presidenza del CAP almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, e dovranno essere sottoscritte da un numero di soci non inferiore al 5% (cinque per cento) degli aventi diritto al voto.
Ogni lista potrà contenere un massimo di 12 (dodici) nominativi tra i quali ogni socio potrà esprimere al massimo 8 (otto) preferenze.
Ogni socio potrà concorrere alla presentazione di una sola lista e potrà votare per una sola lista nonché essere candidato per una sola lista.
La votazione avrà luogo a schede segrete.
L’attribuzione dei 12 (dodici) membri soci tra le liste avverrà:
- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi saranno tratti in base alle preferenze ottenute 8 (otto) dei consiglieri da eleggere;
- i restanti consiglieri saranno tratti dalle altre liste proporzionalmente al numero di voti di lista ottenuti secondo l’ordine di preferenze attribuite ai candidati.
In ogni caso avranno diritto di ottenere l’attribuzione di un componente solo le liste che avranno ottenuto almeno il 20% (venti per cento) dei voti assembleari.
Salvo diversa deliberazione unanime dell’assemblea, qualora non vengano presentate liste, l’elezione dei 12 (dodici) componenti soci avverrà liberamente con schede segrete ed ogni socio potrà esprimere non più di 8 (otto) preferenze. Risulteranno eletti i 12 (dodici) candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.
B) L'Assemblea dei Soci può in qualsiasi momento, con apposita diversa e specifica deliberazione rispetto a quanto previsto per la nomina dei 12 (dodici) componenti soci, provvedere in via straordinaria alla nomina sino ad un massimo di ulteriori due componenti del Consiglio di Amministrazione da scegliere anche tra non soci. In tal caso il Consiglio può risultare composto al massimo da 14 (quattordici) membri di cui al massimo due non soci. La nomina di tale (o tali) ulteriore (o ulteriori) componente (o componenti) avverrà sulla base di una proposta che dovrà essere approvata con l’assenso di almeno il 66% (sessantasei per cento) dei voti assembleari presenti, fermi restando i quorum costitutivi di cui al precedente articolo 18. Nel caso in cui tale quorum non venga raggiunto, il Consiglio rimane composto da 12 (dodici) membri. Tali membri, se nominati in vigenza di un Consiglio di Amministrazione ancora regolarmente in carica, ne integrano il numero di membri e decadono congiuntamente con lo stesso.
I consiglieri di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili nei limiti di legge. Essi sono dispensati dal versare cauzione.
In caso per qualsiasi motivo si verificasse una vacanza di posti nel Consiglio di Amministrazione, lo stesso provvederà alla sua sostituzione per cooptazione sino alla successiva assemblea che provvederà alla ratifica.
In caso risultasse vacante un consigliere nominato dall’assemblea sulla base di quanto stabilito dal punto B) lo stesso potrà essere cooptato anche con un nominativo non socio solo con il consenso dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri aventi diritto.
In caso i membri vacanti contemporaneamente superino il 50% (cinquanta per cento) dei componenti, l’intero Consiglio si intenderà decaduto con obbligo, da parte dei consiglieri in carica, di convocazione urgente di apposita assemblea che provvederà secondo le norme generali del presente articolo.
ART. 23
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano riservati all'assemblea.
In particolare il Consiglio di amministrazione delibera:
- sulla proposta di modificazioni statutarie da sottoporre all'assemblea straordinaria;
- sulle direttive generali da eseguirsi dagli organi esecutivi del Consorzio Agrario per le operazioni commerciali e industriali del Consorzio in armonia con i suoi scopi;
- sul bilancio e sul conto economico annuale da presentare all'assemblea unitamente a una relazione illustrativa;
- sui regolamenti interni del Consorzio e sui contratti collettivi con i dipendenti;
- sull'organizzazione centrale dei servizi del Consorzio, sulla istituzione o chiusura di sedi periferiche;
- sulla nomina dei suoi membri designati a svolgere le funzioni di Presidente e Vicepresidente;
- sulla nomina dei membri del Consiglio designati a costituire con il Presidente e il Vice Presidente il Comitato Esecutivo;
- sulla eventuale nomina, sospensione e rimozione del direttore e dei dirigenti e sui contratti singoli o collettivi degli stessi;
- sulla costituzione di società o enti i cui scopi possono interessare l'attività consortile e sulla partecipazione del Consorzio a Enti o società già esistenti aventi gli scopi suddetti;
- sulle direttive generali da applicarsi in materia di concessione di crediti, di tassi di interesse e di garanzie;
- sugli acquisti e sulle vendite di beni immobili e diritti reali immobiliari;
- sulla istituzione di oneri reali immobiliari;
- sull'ammissione, il recesso o la decadenza dei soci;
- sul regolamento per la partecipazione di soci sovventori e l'ammissione di azioni di partecipazione cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare anche in modo permanente e sino a revoca, taluno dei suoi poteri o funzioni al Comitato esecutivo e/o ad alcuni dei suoi membri determinandone i limiti di delega e fissando altresì sentito il parere del Collegio Sindacale, il compenso dovuto per quei membri chiamati a svolgere tali incarichi di tipo continuativo a favore della società.
Può inoltre incaricare il Presidente di conferire procura generale o speciale al direttore o altri dirigenti o a terzi affidando con delega agli stessi mansioni incarichi e/o poteri di gestione.
Il Consiglio di Amministrazione ha diritto ad un compenso stabilito dall'Assemblea oltre che al rimborso delle spese vive documentate per l'espletamento dell'incarico.
ART. 24
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente oppure in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Consiglio e ai componenti effettivi del Collegio sindacale. E' pure convocato entro 30 (trenta) giorni in caso di richiesta scritta da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.
In casi di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma entro il termine di tre giorni prima della data fissata per la riunione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente e in sua assenza quello del Vice Presidente. I verbali delle riunioni del consiglio di Amministrazione devono essere firmati dal Presidente e dal Direttore. Essi devono essere trascritti nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione dopo la lettura e approvazione nella riunione stessa in caso di urgenza o nella riunione immediatamente successiva.
Il componente del Consiglio di Amministrazione in caso di tre assenze ingiustificate consecutive verrà considerato decaduto dalla carica.
IL COMITATO ESECUTIVO
ART. 25
Il Comitato Esecutivo del Consorzio è costituito da 4 (quattro) a 6 (sei) membri. Il numero è determinato dal Consiglio di Amministrazione, che ne elegge i Componenti tra i Consiglieri di Amministrazione nominati dai soci, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente. Salvo diversa determinazione unanime del Consiglio, la votazione avverrà con scheda segreta ed ogni componente potrà esprimere una sola preferenza. In caso di parità di preferenze tra nominativi votati che eccedano i membri da eleggere prevarrà il criterio dell’anzianità. Qualora a comporre il Comitato vengano chiamati due consiglieri non soci, il numero di componenti dovrà essere di almeno 5 (cinque). Il Comitato esecutivo viene eletto nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione e dura in carica lo stesso periodo del Consiglio.
Per le convocazioni del Comitato Esecutivo valgono le modalità stabilite per il Consiglio di Amministrazione.
In caso di vacanza di posti durante l’esercizio, il Consiglio provvede alla sostituzione così come il Consiglio può in qualsiasi momento modificare la composizione numerica del Comitato stesso. Il componente del Comitato, in caso di tre assenze ingiustificate consecutive, verrà considerato decaduto dalla carica.
ART. 26
Il Comitato delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente e, in caso di sua assenza, quello del Vice Presidente.
Spetta al Comitato Esecutivo di deliberare:
- sulle concessioni di credito, sulla misura degli interessi e sulle garanzie secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione;
- sulle cancellazioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, subingressi e trascrizioni ipotecarie e rinunzie a ipoteche legali, esonerando in ogni caso il Conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;
- sulle cancellazioni e annotazioni di inefficacia delle trascrizioni anche di precetto immobiliare;
- sulle nomine, promozioni e licenziamenti del personale esclusi quelli demandati al Consiglio di Amministrazione che non sono delegati al Comitato stesso;
- sull'acquisto, alienazione, tramutamento, vincolo e svincolo dei titoli di stato e garantiti dallo stato;
- sugli aumenti di partecipazione azionaria a società o Enti dei quali il Consorzio è socio;
- su tutte le materie delegate dal Consiglio di Amministrazione.
PRESIDENZA
ART. 27
La Presidenza del Consorzio è costituita dal presidente e dal Vice Presidente nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri nella prima riunione successiva all'assemblea che lo ha eletto. Essi durano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione dalla carica, durante l'esercizio sociale, del Presidente e del Vice Presidente, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione. I nuovi eletti durano in carica fino allo scadere del termine dei poteri dei membri da essi sostituiti.
Il Presidente, oppure in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha anche in giudizio la rappresentanza attiva e passiva della società, presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il Comitato Esecutivo.
La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di assenza oppure di impedimento, al Vice Presidente salvo il caso in cui, per delibera del Consiglio di Amministrazione, il Presidente abbia la facoltà di delegare la firma singola con conferimento di procura generale o speciale al Direttore e/o ai dirigenti.
Al Presidente ed, eventualmente, al Vice Presidente compete una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.
Spetta al Presidente di promuovere le azioni avanti all'autorità giudiziaria oppure amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e avvocati anche per la Cassazione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nell'esplicazione dei compiti ad esso demandati in caso di assenza oppure impedimento.
COLLEGIO DEI SINDACI
ART. 28
Il Collegio dei Sindaci del Consorzio è costituito da tre membri effettivi eletti dall'assemblea dei quali due rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza in ragione proporzionale ai voti di lista ricevuti e di due membri supplenti eletti dall'assemblea dei quali uno rappresentante della maggioranza e uno della minoranza.
Il Presidente del Collegio dovrà essere scelto tra i Revisori Contabili iscritti così come uno dei due supplenti.
In caso di collegio sindacale investito del controllo contabile i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti, al momento della loro nomina, nel Registro dei Revisori Contabili.
In caso di cessazione della carica di un sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente eletto in rappresentanza della medesima corrente. I sindaci restano in carica tre anni. I sindaci supplenti, chiamati a sostituire un sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla prossima assemblea. I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Possono essere invitati anche alle riunioni del Comitato Esecutivo.
Spetta ai sindaci effettivi una retribuzione annua a carico del bilancio del Consorzio deliberata dall'assemblea.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. In caso di sua cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, assume la carica il sindaco più anziano fino alla successiva assemblea.
ART. 29
Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
L'assemblea dei soci può demandare al collegio sindacale il controllo contabile previsto dagli articoli 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
ART. 30
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche a mezzo videoconferenza. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio sindacale così come a due riunioni del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall’art. 2421, primo comma, n. 5) e ottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 31
E' costituito presso il Consorzio un Collegio dei Probiviri, arbitri amichevoli compositori per dirimere le controversie tra soci e società.
Tale Collegio è composto da tre membri scelti dall'assemblea dei soci tra persone iscritte o non iscritte al libro dei soci.
I probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di cessazione di uno dei membri provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione fino alla prossima assemblea.
Il Collegio dei Probivi sarà chiamato a derimere preventivamente ed in modo obbligatorio qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci e tra i soci e la società su interpretazioni e applicazioni di norme statutarie e/o regolamentari o deliberazioni assunte dagli organi della società purchè componibili.
Il Collegio deciderà quale arbitro amichevole compositore con dispensa da ogni formalità e le sue decisioni saranno definitive salvo i casi in cui la legge ne consenta l'impugnativa.
TITOLO V - BILANCIO - UTILE E RISERVE
ART. 32
L'esercizio sociale del Consorzio corrisponde all'anno solare. Ogni esercizio si chiude con il bilancio da presentarsi per l'approvazione all'assemblea corredato di tutti i documenti previsti dalla legge o dallo Statuto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari ragioni lo richiedano, il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la presentazione del bilancio per l'approvazione all'assemblea entro sei mesi.
I servizi amministrativi dovranno compilare alla fine di ogni trimestre una situazione contabile generale da sottoporre al Comitato Esecutivo.
ART. 33
Dopo l'effettuazione di eventuali ristorni ai soci ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, qualora si evidenziassero utili netti di esercizio, sempre che risultino realmente conseguiti senza rivalutazioni di bilancio, questi saranno così ripartiti:
- il 20% (venti per cento) al fondo di riserva legale;
- il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992;
- un eventuale dividendo ai soci ordinari, ai soci sovventori e ai soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per queste ultime due categorie in misura non superiore al 2% (due per cento) del dividendo concesso ai soci ordinari;
- una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti stabiliti dall'art. 7 della Legge n. 59/1992.
E' vietato distribuire i dividendi di cui alla lettera c) del comma precedente in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
Ferme restando le destinazioni degli utili obbligatorie per legge di cui ai punti a) e b), e il rispetto di ogni norma di legge necessario per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, è in facoltà dell'assemblea destinare tutto l'utile netto residuo al fondo riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge n. 904/1997.
Le riserve tutte non sono ripartibili fra i soci nè durante la vita della società nè all'atto del suo scioglimento.
TITOLO VI - DIREZIONE
ART. 34
Il Direttore qualora nominato sorveglia e regola tutti i servizi e uffici ed è il capo del personale, cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, nonchè la regolarità delle gestioni commerciali, industriali, agricole, amministrative e finanziarie del Consorzio, in conformità alle decisioni oppure alle direttive generali impartite dagli organi competenti ed ai poteri conferitigli con procura o delega ai sensi dell'art. 23 del presente statuto.
Provvede particolarmente all'organizzazione dei servizi ed uffici della sede centrale e delle dipendenze periferiche anche disponendo trasferimenti di personale.
Propone agli organi competenti l'assunzione, le promozioni e il licenziamento del personale. Firma unitamente al Presidente i verbali delle assemblee generali ordinarie, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Firma singolarmente tutti gli atti, contratti, documenti e corrispondenza del Consorzio relativi agli affari del Consorzio stesso in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima del Consiglio di Amministrazione oppure del Comitato esecutivo, nonchè la girata delle cambiali e degli effetti di commercio, la emissione di assegni e le quietanze ordinarie.
Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato e ne è il Segretario.
Il Direttore è coadiuvato dai dirigenti, i poteri e le qualifiche dei quali risulteranno dalle rispettive deliberazioni di nomina, dai regolamenti interni e dalle procure ad essi rilasciate dal presidente in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione.
I dirigenti sostituiscono, in caso di assenza, il direttore con i suoi stessi poteri, secondo designazione del presidente.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 35
L'ordinamento e il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi in vigore e successivamente da quelli stipulati in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione oppure, per sua delega, il Comitato Esecutivo potrà dettare norme disciplinari su proposta del direttore nonchè regolamenti obbligatori per il personale e per il funzionamento degli uffici.
Il Consiglio di Amministrazione in relazione al funzionamento tecnico amministrativo della società, nonchè alla regolamentazione e alla disciplina dei rapporti tra la società e i soci, i soci sovventori e finanziatori e i propri dipendenti, nonchè in relazione alle modalità di nomina di cui agli articoli 22, 25 e 28, potrà predisporre appositi regolamenti da approvarsi a cura dell'assemblea ordinaria; tali regolamenti saranno vincolanti per i soci.
ART. 36
Il Consorzio Agrario si scioglie nel caso ricorrano le circostanze previste dall'art. 2359 C.C.
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio ai sensi del punto 5) dell'art. 2448 c.c. deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.
Firmato:
Pierluigi Scrocchi
Carlo Brunetti notaio (L.S.)

